Descrizione
Si informano gli esercenti interessati che, per l’anno 2025, la durata dei saldi invernali è così stabilita:
dal 04 gennaio 2025 al 01 marzo 2025
Con l’occasione, si rende noto che la modifica dell’art. 12 della Legge Regionale 28/1999 ha soppresso l’obbligo di comunicazione ai Comuni dell’effettuazione delle vendite di fine stagione.
Pertanto l’esercente che intenda effettuare i saldi deve soltanto renderlo noto alla clientela affiggendo nei locali un cartello con anticipo di almeno 3 giorni dall’inizio delle vendite.
Rimane invece fermo l’obbligo stabilito dall’art. 14 bis della legge, che prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.
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Ultimo aggiornamento
23/12/2024 14:10