Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale", semplificando le modalità di presentazione delle istanze di variazione anagrafica e permettendo di ottenere il cambio di residenza nei 2 giorni lavorativi successivi all’arrivo della dichiarazione.
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento all'estero) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
COME OTTENERE LA RESIDENZA
1. Presentarsi presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe in Via Cavour, n. 39 piano terra portando:
- la richiesta di residenza debitamente compilata in ogni sua parte;
- per i cittadini italiani: copia del documento d’ identità e della patente di tutti i componenti della famiglia;
- per i cittadini stranieri appartenenti all' Unione Europea: i documenti specificati nell'ALLEGATO B;
- per i cittadini stranieri NON appartenenti all' Unione Europea: i documenti specificati nell'ALLEGATO A;
- dichiarazione del titolo di occupazione dell’immobile ALLEGATO 1 (art. 5 D.L. 47/2014)
- ricevuta di attivazione o modifica del servizio di raccolta rifiuti rilasciata dall’Ecosportello sito presso il Comune di Santena nei seguenti orari:
martedì 9.00-12.00
mercoledì 13.30-16.30
2. La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
- la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa al protocollo del Comune di Santena: info@comune.santena.to.it;
- la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune di Santena: santena@cert.comune.santena.to.it;
3. Cambio di residenza online:
È sufficiente essere in possesso di una identità digitale (delle credenziali SPID oppure la CIE) per autenticarsi e seguire le istruzioni presenti sul portale ANPR raggiungibile a questo indirizzo: https://www.anagrafenazionale.interno.it/
Il cambio di residenza online è utilizzabile nei seguenti casi:
- il cambio di residenza per il trasferimento da un Comune a un altro sul territorio nazionale o il rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
- il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale.
Il cambio di residenza online non è utilizzabile nei seguenti casi:
- immigrazione dall'estero da parte di persone che non siano già iscritte in AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
- convivenze anagrafiche.
- convivenze di fatto.
- senza fissa dimora.
- residenza temporanea.
Quando si richiede un cambio di abitazione online è necessario fare attenzione all'inserimento di alcuni dati che, se non corretti, potrebbero causare l'impossibilità di trasmettere la richiesta, l'impossibilità di accogliere la richiesta o ritardi nella conclusione del procedimento:
- È indispensabile che i nomi delle persone siano riportati in modo corretto, includendo nomi e cognomi costituiti da più elementi, senza abbreviazioni;
- L'indirizzo è composto dal toponimo (nome della via-piazza), e dal numero civico dell'edificio e dall'eventuale numero interno se nell'edificio vi sono più abitazioni.
- Il numero civico deve corrispondere a quello collocato sull'edificio e, nel caso di numero interno, a quello collocato all'ingresso dell'appartamento.
- I dati catastali (foglio, parcella, subalterno), sono indispensabili al fine della corretta identificazione dell'edificio e dei controlli che deve effettuare l'Ufficio Anagrafe.
- Se esistono legami di parentela o affettivi con le persone con le quali si andrà ad abitare (o che già hanno la residenza a quell'indirizzo), dovrà essere costituito un unico stato di famiglia e modifiche successive possono avvenire solo variando lo stato civile delle persone.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Inoltre si raccomanda di compilare tutti i dati relativi alla patente di guida e alle targhe dei veicoli per agevolare il cambio di indirizzo sul libretto di circolazione.
L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla consegna della dichiarazione, effettuerà la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione, come da comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n.241/1990 che verrà consegnata al richiedente. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata.
Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applichino gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.