Assegno per il nucleo familiare

Data di pubblicazione:
18 Ottobre 2018

L'assegno per il nucleo familiare è una misura per contrastare la povertà di quelle famiglie nelle quali vi siano almeno tre figli minorenni

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.


REQUISITI

- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);

- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;

- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2005 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.


IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:
- tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
- le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

a. quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);

b. quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

c. quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

d. quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.


CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

10 Febbraio 2022 - Nuovi Importi

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 30/2022, le rivalutazioni, per l'anno 2022 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.

    La variazione nella media 2021 dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,  calcolato  con  le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  81,  da  applicarsi per l'anno 2022 ai sensi dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159 (assegno al nucleo familiare numeroso e  assegno  di  maternita')  e' pari all'1,9  per  cento  (Comunicato  ufficiale  dell'ISTAT  del  17 gennaio 2022).
    Pertanto:
      a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.  448  e  successive  modifiche  e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per  l'anno  2022, se spettante nella misura intera, e'  pari  a  euro  147,90;  per  le domande relative al medesimo anno, il  valore  dell'indicatore  della situazione economica equivalente e' pari a euro 8.955,98;

      b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74  della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022,  per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e  le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 354,73; per le domande relative al medesimo  anno,  il  valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a euro 17.747,58.

  L'art. 65 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448  e'  abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.  230,  a decorrere dal 1°  marzo  2022.  Conseguentemente,  per  l'anno  2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  e'riconosciuto  esclusivamente  con  riferimento  alle  mensilita'   di gennaio e febbraio.

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2009, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2010).
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.


DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

 

MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
- sino ad un importo massimo di euro 129,79 mensili per le richieste relative all’anno 2010; - per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente; - fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità. Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.


PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

 

CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 21 Settembre 2022