Accesso agli atti

Data di pubblicazione:
29 Ottobre 2018

Informazioni generali

Cos'è il diritto di accesso e chi lo può esercitare


E’ il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale  collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e collegata al documento  oggetto di richiesta di accesso. Per accertare l’esistenza della situazione sopra descritta, nella richiesta è indispensabile l’indicazione della motivazione.

Cosa si può chiedere


L’accesso può essere validamente esercitato sui seguenti documenti:
- atti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti stabilmente dal Comune di Santena;
- atti formati dal Comune o comunque utilizzati da questo ai fini dell’attività amministrativa (inclusi gli atti formati dal Comune relativamente ad attività di diritto privato, o atti di privati, purchè utilizzati per l’attività amministrativa);
- atti interni: sono da ricomprendersi tra questi gli atti che fanno parte dei procedimenti interni dei singoli uffici, nonché la corrispondenza degli uffici (esclusa quella di carattere personale).
  Tra gli  atti formati dall’Amministrazione Comunale  e/o dalla stessa utilizzati per la propria attività rientrano: le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; le determinazioni; le ordinanze; i regolamenti; i piani e i programmi; i verbali; le autorizzazioni, i permessi, le licenze, le concessioni, le approvazioni; i contratti in forma pubblica amministrativa; le scritture private; le direttive, istruzioni ed in generale i documenti in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche applicate dall'amministrazione nelle attività rilevanti per l'esterno; ogni atto che ha conseguenze nella sfera giuridica dei cittadini.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Comune ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.


Cosa non si può chiedere


Non sono accessibili le informazioni in possesso del Comune che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Fanno altresì eccezione le informazioni che il Comune ritenga di rendere accessibili con le modalità indicate nell’ articolo 45 del Regolamento (RG/013).
Dal diritto di accesso sono inoltre esclusi:
- I documenti coperti da segreto  di  Stato o da divieto di divulgazione  previsti dalla legge o da regolamenti governativi.
- I documenti relativi a procedimenti tributari  
- La documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione 
- I documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi. 
Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall'art. 38 del Regolamento (RG/013).
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.


Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi


Accesso informale: qualora non risulti l’esistenza di contro interessati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche  verbale, all’unità organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a deternerlo stabilmente.
 Accesso formale: 
Se non risulta  possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni e alle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'interessato viene invitato a presentare richiesta d'accesso formale su apposito modulo, reperibile presso l’URP e  tutte le altre Unità Organizzative nonché aprendo il sottostante allegato.
L’istanza può essere  presentata all’URP o al protocollo personalmente o a mezzo posta, fax o posta elettronica. 
L’ufficio Protocollo la inoltrerà al Responsabile del procedimento. Se non diversamente ed espressamente identificato, il responsabile di cui sopra è sempre il Dirigente del Comune competente per materia.
Il responsabile del procedimento valuta l’accoglibilità della richiesta e adotta, ove ne ricorrano i presupposti di legge o di regolamento, i provvedimenti di diniego o differimento, comunicandoli agli interessati.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso


Nel caso di accesso in via informale, la richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità, ed è accolta indicando la pubblicazione contenente le notizie, esibendo il documento richiesto, estraendone copie, o con altra modalità che consenta l’accesso. 
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta,  fatti salvi i casi di differimento.


Tariffe e modalità di pagamento


La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché al versamento dei diritti di ricerca e di visura.
Le somme di cui al comma 1 devono essere pagate prima del rilascio dei documenti. Gli importi superiori ad € 50,00 devono essere versati presso la Tesoreria comunale o mediante conto corrente postale.
La Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti e degli atti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento anche anticipato delle somme dovute.


Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. 
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge 241/1990, il richiedente può presentare ricorso.

Le modalità per la presentazione dei ricorsi e il relativo iter sono precisati all’art. 25, comma 4, della Legge 241/1990.
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.


Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso


Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi  sono:
1. Legge 241/90 e s.m.i.-  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
2. Regolamento del Comune di Santena sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi (RG/013)-CAPOIX