La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191).
Tale comunicazione deve essere effettuata da chi ha la disponibilità dei locali (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società), che deve accertare l’identità della persona a cui cede l’uso, attraverso un valido documento di identità, i cui estremi vanno riportati nell’apposito modulo della comunicazione di cessione fabbricato.
Ai sensi della vigente normativa la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato, che invece permane per i residui casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (circolare ministeriale del 20 luglio 2012).
Permane, invece, l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari di cui l’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 indipendentemente dalla registrazione del contratto. Tale obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.
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