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Cittadinanza italiana

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La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La cittadinanza può essere concessa per: 
1. MATRIMONIO (art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
2. RESIDENZA (art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
3. NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (art. 4 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
N.B.  I figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch’essi cittadini italiani, ma raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare.  (art. 14 legge 91/1992)


A chi è rivolto

Cittadini stranieri

Descrizione

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La cittadinanza può essere concessa per: 
1. MATRIMONIO (art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
2. RESIDENZA (art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
3. NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (art. 4 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
N.B.  I figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch’essi cittadini italiani, ma raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare.  (art. 14 legge 91/1992)

Come fare

1.CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992) Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana. Il cittadino può fare domanda se:

  1. risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge se avvenuta successivamente alla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  2. risiede all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
2. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 della Legge 91 del 5 febbraio 1992) Il cittadino straniero residente in Italia può chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
 Requisiti
Il medesimo può fare domanda se:
- è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- è figlio o nipote in linea retta di cittadini che siano stati italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B);
- ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare (art. 9, c. 1 lett. C);
- è cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
- è apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del relativo "status" (art. 9, c. 1 lett. E);
- è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1 lett. F). N.B. Per tutti i casi sopra indicati è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia), negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. N.B. Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.   La domanda di cittadinanza spiegata ai punti 1) e 2), dal 4 novembre 2013 va presentata alla Prefettura U.T.G. di Torino, esclusivamente previa PRENOTAZIONE on-line sul sito  www.prefettura.it/torino “Accedi allo Sportello Cittadinanza on-line elimina code”. Allo stesso indirizzo internet l’utente può compilare il form di richiesta informazioni, che andrà progressivamente a sostituire lo sportello di informazione telefonica. Ricevuto il codice pratica (K10) dalla Prefettura, si può verificare lo stato della domanda, registrandosi sul sito del Ministero dell’Interno cittadinanza - consulta la tua pratica.  Per informazioni: •e-mail: cittadinanza.pref_torino@interno.it •telefono: 011/5589550 - 011/5589498 •fax: 011/5589518

3. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI  PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (art. 4 della legge 91 del 5 febbraio 1992) Il cittadino straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età può diventare cittadino italiano con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’Ufficiale di Stato Civile entro un anno dal compimento della maggiore età. La domanda di cittadinanza deve essere presentata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Santena rendendo apposita dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.


Cosa serve

1.CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di residenza in duplice copia, di cui una in originale.
Se residente all'estero la domanda va presentata alla Autorità diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.
Documentazione da allegare all'istanza
L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello A) sul quale deve essere apposta una marca da bollo di €. 16,00.
La stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*;
2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;
3) titolo di soggiorno;
4) ricevuta di versamento del contributo di €. 200,00 da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza.
 
 * Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.
5) per i rifugiati e gli apolidi occorre allegare copia del relativo certificato di riconoscimento.
In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
 È necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani.
In caso di cambio di residenza il cittadino  deve tempestivamente comunicare il nuovo indirizzo all'Ufficio a mezzo mail o fax.
Per favorire la celerità di comunicazione si invita a fornire eventuali indirizzi e-mail e numeri telefonici.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza.
 
2.CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di residenza in duplice copia, di cui una in originale.
L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello B) sul quale deve essere apposta una marca da bollo di € 16,00.
La stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;*
2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*
3) copia del permesso/carta di soggiorno, ovvero dell'attestato di soggiorno per i cittadini comunitari;
4) copia dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) degli ultimi 3 anni per chi si avvale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare;
5) ricevuta di versamento del contributo di €. 200,00 da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
6) documentazione comprovante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta fino al 2° grado (per istanze di cui alla lettera a dell'art. 9);
7) copia sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (per istanze di cui alla lettera b dell'art. 9);
8) copia della documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (per istanze di cui alla lettera c dell'art. 9);
9) copia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (per istanza dei cui alla lettera e dell'art. 9). **
 
 * Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.
 
** In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

3.CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI  PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- documento d’identità valido;
- atto di nascita;
- certificato di residenza;
una volta accertata l’idoneità, ricevuta di versamento del contributo di €. 200,00 da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza.
Successivamente verrà fissato un appuntamento per rendere il giuramento dinnanzi al Sindaco o ad un suo delegato (come previsto dall’art. 10 Legge 91/1992).

Cosa si ottiene

Cittadinanza italiana

Tempi e scadenze

I tempi verranno comunicati direttamente dall'ufficio di Stato Civile.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.

Condizioni di servizio

Vedere quanto sopra descritto.

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 15/04/2024


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