Seguici su
Cerca

TARI

Servizio Attivo
TARI è l'acronimo di TAssa RIfiuti.
TEFA è il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente


A chi è rivolto

ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Descrizione

TARI è l'acronimo di TAssa RIfiuti.
TEFA è il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

Come fare

Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, l’imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.
Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune è  dovuta dall’occupante dell’immobile, indipendentemente se proprietario o affittuario.
Chi paga la TARI?
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Esclusione dalla TARI?
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
I Comuni possono prevedere specifiche riduzioni ed esenzioni per particolari categorie di utenze.(Vedi allegato 3 del Regolamento TARI). (link del regolamento)
Quale superficie si considera ai fini della TARI?
Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Da notare però che per queste unità a destinazione ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A, B e C) sono previsti un regime transitorio e uno permanente. In via transitoria, si utilizzano le superfici calpestabili, ma non appena sarà completato l'allineamento dei dati catastali e toponomastici, si dovranno utilizzare quelle catastali come suddetto. 
Secondo l'art. 2 del dl 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014) l'obbligo di utilizzare le superfici catastali per il calcolo della Tari relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria vi sarà solo a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà il completamento del lavoro di allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.
Secondo l'Osservatorio del mercato mobiliare la superficie utile calpestabile è la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. 
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Commisurazione della tariffa TARI
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
Nel Comune di Santena è applicata la TARI puntuale, proporzionale, per le utenze domestiche, alla superficie dell’immobile, al numero dei componenti il nucleo famigliare ed all'entità dei servizi di igiene ambientale erogati a ciascuno (numero di svuotamenti del contenitore non recuperabile) in ossequio al principio "chi inquina paga".  Per le utenze non domestiche la TARI puntuale è proporzionale alla superficie dell’immobile, al tipo di attività esercitata ed all'entità dei servizi di igiene ambientale erogati a ciascuno (numero di svuotamenti del contenitore non recuperabile e volumi assegnati di carta, organico e vetro), anche qui in ossequio al principio "chi inquina paga".

Errori nel versamento da parte dei contribuenti
Secondo l'articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.
Tempi e modalità pagamento TARI
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari  in modo differenziato rispetto alla Tasi. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Il versamento della TARI è effettuato tramite modello F24. 
CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RELATIVAMENTE AGLI ACCONTI TARI
Secondo il dipartimento delle finanze non si necessita di un'apposita disposizione legislativa da parte dei Comuni per riscuotere gli acconti Tari. I relativi importi possono essere calcolati in base a quanto corrisposto dai contribuenti nell’anno precedente e potranno essere riscossi con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, purché si rispetti il comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 recentemente modificato dall'art.1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n.16. Per maggiori informazioni si può leggere l'apposita nota n. 5648 del 24 marzo 2014
Codici tributo TARI
I codici F24 rinominati che identificano la Tari sono:
• “3944” – Tari 
• “3945” – Tari interessi
• “3946” – Tari sanzioni
MODULISTICA CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
 
COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE DEL SERVIZIO (ETAMBIENTE SPA)
SEGNALAZIONE DI MANCATA RACCOLTA O SPAZZAMENTO
Come segnalare la mancata raccolta o il mancato spazzamento:
La segnalazione va fatta il giorno successivo a quello in cui era prevista la raccolta o lo spazzamento. Quelle del sabato entro il lunedì successivo.
Lasciare i propri dati: comune ed indirizzo dell’utenza, nominativo e riferimenti, materiale non raccolto, giorno in cui era prevista la raccolta o lo spazzamento, codice utente e codice utenza (reperibili sulla bolletta).
 • Tramite Numero Verde dell’impresa ETAmbiente SpA: 800.84.34.64 (lunedì al venerdì 8.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 e SABATO 9:00 – 11:00).
 • Tramite e-mail dell’impresa ETAmbiente SpA: cch.piemonte@etaspa.com
 • Tramite sito internet dell’impresa ETAmbiente SpA: www.chieresedifferenzia.it
 
RICHIESTA SOSTITUZIONE CONTENITORI DANNEGGIATI
I contenitori rotti o da cambiare devono sempre essere restituiti. La richiesta di sostituzione può essere presentata comunicando nome e cognome, codice utente e codice utenza (reperibili sulla bolletta):
Di persona presso l’Ufficio apposito dell’appaltatore del servizio (c/o  ETAmbiente SpA Strada Fontaneto, 119 - Chieri) Orario sostituzione contenitori: lunedì: 8.30 - 12.30 / martedì chiuso / mercoledì: 13.30 - 17.30 / giovedì chiuso / venerdì: 8.30 - 12.30 sabato chiuso / domenica e festivi chiuso
• Tramite Numero Verde: 800.84.34.64
• Tramite e-mail: cch.piemonte@etaspa.com
• Tramite sito internet: www.chieresedifferenzia.it
 
RICHIESTA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PORTA A PORTA
Servizio gratuito previa prenotazione obbligatoria comunicando nome, cognome, codice fiscale, codice utente e codice utenza (reperibili sulla bolletta), indirizzo utenza, recapiti mail o telefonici, tipologia e numero di rifiuti oggetto di ritiro:
• Tramite Numero Verde dell’impresa ETAmbiente SpA: 800.84.34.64 (lunedì al venerdì 8.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 e SABATO 9:00 – 11:00).
• Tramite e-mail dell’impresa ETAmbiente SpA: cch.piemonte@etaspa.com
• Tramite sito internet dell’impresa ETAmbiente SpA: www.chieresedifferenzia.it
 
CENTRO DI RACCOLTA PER SANTENA Indirizzo: Strada Fontaneto,119 - Chieri Materiali conferibili: abiti usati, accumulatori, cartone, imballaggi in plastica di grosse dimensioni, macerie edili da piccoli interventi eseguiti direttamente dall’utente, metalli, ingombranti non recuperabili, legno, oli minerali e vegetali, tappi di sughero, vernici, pile, pneumatici, sfalci e potature, vetro in lastre, RAEE R1 R2 R3 R4 R5 (apparecchiature elettriche ed elettroniche), medicinali, estintori, rifiuti contenenti mercurio. I rifiuti non recuperabili e differenziati di piccole dimensioni devono essere conferiti negli appositi contenitori consegnati per la raccolta rifiuti porta a porta per gli utenti. L’11 SETTEMBRE 2023 il centro raccolta, causa festa patronale, rimarrà chiuso.
 
COMUNICAZIONI DEL CONSORZIO CHIERESE
• LE DATE del calendario vengono rispettate anche quando la raccolta cade in giorni festivi.
• per alcune categorie di utenze specifiche esiste un calendario integrativo. A tali utenze sarà inviato un apposito calendario. Per info: 011.941.43.43.
• Richiesta Raccolta imballaggi in cartone utenze non domestiche: servizio gratuito martedì e sabato previa compilazione del modulo di richiesta.
• Richiesta contenitore sfalci e potature: servizio a pagamento previa compilazione del modulo di richiesta del contenitore.
• Richiesta di modifica dotazione contenitori: servizio gratuito previa compilazione dell’apposito modulo.
Tutti i moduli in formato .pdf sono scaricabili dal sito del Consorzio www.ccs.to.it dal menù modulistica.

ATTENZIONE!! L’ACCESSO ALL’ECOSPORTELLO È CONSENTITO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO.

L’ECOSPORTELLO DEL COMUNE DI SANTENA Presso il Comune - Via Cavour, 39. Orari: martedì: 9.00 - 12.00 e mercoledì: 13.30 - 16.30 E-mail: tariffa.santena@ccs.to.it
NUMERO VERDE CCS 800 911 913 (rispondono gli uffici della sede centrale del Consorzio Chierese per i Servizi, Strada Fontaneto 119 Chieri). L’11 SETTEMBRE 2023 GLI UFFICI E GLI ECOSPORTELLI CAUSA FESTA PATRONALE RIMARRANNO CHIUSI.
SPORTELLO ONLINE CCS: http://www.ccs.to.it/SportelloOnline
Permette di compilare online i seguenti moduli:
• Reclamo (su raccolta, spazzamento o TARI);
• Richiesta di informazioni (su raccolta, spazzamento o TARI);
• Richiesta di rettifica importi addebitati;
• Richiesta di rateizzazione dei pagamenti;
• Richiesta di attivazione del servizio;
• Richiesta di variazione del servizio
• Richiesta di cessazione del servizio.
In alternativa alla compilazione online, è possibile scaricare i moduli in .pdf, compilarli manualmente ed inoltrarli al Consorzio, cliccando sulla sezione  ”Modulistica” del sito Consorzio www.ccs.to.it

Cosa serve

-Regolamento TARI vigente (negli allegati)

Cosa si ottiene

La riscossione è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all’indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale.

Tempi e scadenze

Il pagamento è frazionato in 2 rate aventi scadenza al 30.06.2024 e 30.10.2024

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Contatti: tel 011.941.43.43
email: tariffa.santena@ccs.to.it
sito:  www.ccs.to.it

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Tariffe TARI 2024 DelibCC21 (885,19 KB)
Approvazione Tariffe TARI 2024 DelibCC21
Regolamento TARI 2024 (1,05 MB)
pprovato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n 33 del 21.12.2022 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 27.04.2023 Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2024
Regolamento TARI 2023 (1,09 MB)
Approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n 33 del 21.12.2022 Approvato con deliberazione dl Consiglio comunale n.27 del 27.04.2023

Contatti

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 06/06/2024


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri